20 GEN 2016 - Arriva sulla Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2016, il decreto che individua le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per 203 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Ssn di cui al Dm del 22 luglio 1996 e previsto dal decreto Enti locali dell'agosto scorso contenete diverse misure di contenimento della spesa sanitaria. 
 
Ricordiamo che il provvedimento, che ha fatto infuriare i camici bianchi lo scorso anno per la questione delle sanzioni o del possible danno erariale in cui potrebbero incorrere i medici che prescrivessero a carico del Ssn le prestazioni inappropriate, prevede condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva su prestazioni di Odontoiatria, Genetica, Radiologia diagnostica, Esami di laboratorio, Dermatologia allergologica, Medicina nucleare.
 
Ricordiamo poi che, sempre il decreto Enti locali da cui scaturisce il DM appropriatezza, prevede che le 203 prestazioni se prescritte al di fuori delle condizioni di erogabilità contemplate dal DM saranno poste a totale carico del paziente, anche se in possesso di esenzioni dal ticket.

Conseguenze pratiche:

1) dal 20/1/16 NON SARA' PIU' POSSIBILE PRESCRIVERE A CARICO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE  (E QUINDI SARANNO A PAGAMENTO) ALCUNI ESAMI DI RADIODIAGNOSTICA (TAC E RMN) SE NON IN SPECIFICHE SITUAZIONI (VENGONO PERO' IN GRAN PARTE ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PAZIENTI AFFETTI DI PATOLOGIE NEOPLASTICHE CON ESENZIONE 048)

2) alcuni esami del sangue SARANNO MUTUABILI SOLO IN SPECIFICHE SITUAZIONI (es. solo per monitoraggio di patologie note e dimostrate), e non più per controlli preventivi o fatti per routine in passato; in particolare il Decreto limita la richiesta di esami come: dosaggio colesterolo, markers tumorali, transaminasi epatiche, amilasi, urea e molti altri.

3) per evitare di incappare in problemi di prescrivibilità SI INVITANO TUTTI I PAZIENTI E FARSI FARE SEMPRE LE IMPEGNATIVE PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DAGLI SPECIALISTI DIRETTAMENTE DAGLI SPECIALISTI STESSI NEL CORSO DELLE VISITE, poichè in alternativa il Medico di Medicina Generale non potrà più farsi carico delle spese indotte da altri Medici del SSN. Si ricorda che TUTTI GLI SPECIALISTI DEL SSN SONO TENUTI PER LEGGE A EMETTERE LE RICETTE PER GLI ACCERTAMENTI CHE CONSIGLIANO NEL CORSO DELLE LORO CONSULENZE, non è un piacere che si chiede ma UN DIRITTO SPECIFICO. Se non si esercita tale diritto da ora in poi ci si rimette.

 

Nota del 22/02/2017: in alcune regioni le ULSS hanno iniziato a sanzionare i Medici per le violazioni al decreto Lorenzin. Invito tutti a leggere questo articolo ed a vedere il video inserito nella pagina (clicca QUI per aprire)

 

 

Il decreto conferma le precedenti limitazioni generali di appropriatezza del Decreto Lorenzin, distinte in:

  1. condizioni di erogabilità” (con Note analoghe a quelle dell’AIFA per i farmaci): criteri di carattere vincolante ai fini della prescrizione nei Lea;
  2. indicazioni di appropriatezza prescrittiva”: indicazioni di priorità meno stringenti, ma sottoposti a verifica da parte delle ASL/ATS e conseguentemente sanzionabili.

Per tutte le prestazioni è previsto l’obbligo per il prescrittore di indicare sulla ricetta la diagnosi o il sospetto diagnostico.